Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia)
1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto anche al fine di rispettare il limite di spesa massima di cui al medesimo comma 1.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.