Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.