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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
42.05. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Ampliamento dell'operatività della finanza mutualistica e solidale)

  1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, e adeguatamente patrimonializzati possono erogare credito alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, apporta al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 2014, le modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.