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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.28. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
35.28. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è inserito il seguente:

   «Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) – 1. A decorrere dal 1° marzo 2021, le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, possono richiedere di accedere alle garanzie di cui all'articolo 1, che sono concesse a titolo gratuito fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento e per un importo massimo garantito fino a cinque milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Alle garanzie concesse in conformità al presente comma non si applicano le condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere i), l), m) e n-bis). Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, i benefìci accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.
   2. A decorrere dal 1° luglio 2021, le imprese di cui al comma 1 possono accedere alle garanzie disciplinate dall'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per una percentuale di copertura fino all'80 per cento dell'importo del finanziamento».