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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.11. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
33.11.
approvato

  Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

  3-bis. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 29, comma 1, lettera f), della presente legge, a valere per l'anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui al medesimo articolo 29.
  3-ter. Con provvedimento del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 3-bis possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.
  3-quater. Nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 3-bis sono riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.