Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)
1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subìto perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: «3.800 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «3.790 milioni di euro per l'anno 2021».