Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Promozione dell'attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione)
1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di selezione e di individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2021.