Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero)
1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «o di città metropolitana», sono inserite le seguenti: «e dei comuni dove sono situati santuari religiosi»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comuni capoluogo di provincia», sono inserite le seguenti: «e per i comuni dove sono situati santuari religiosi».
2. Per i comuni di cui al comma 1, diversi dai comuni capoluogo, quanto disposto dal medesimo comma 1 ha effetto per l'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.