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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.017. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
15.017. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per incentivare il turismo)

  1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero , l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo individuato al comma 1.
  3. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il fondo di cui al comma 3 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

   a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;

   b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;

   c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 5.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.