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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 126.20. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
126.20. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante. Al fine di incentivare l'uso di cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.».
  5-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 5-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021.