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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 119.039. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
119.039.
approvato

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis
(Proroga e modifiche all'incentivo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2e all'imposta sull'acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di CO2)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1034, le parole: «Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo»;

   b) al comma 1042, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

   c) dopo il comma 1042 è inserito il seguente:

   «1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km

Imposta (euro)

   191-210

1.100

   211-240

1.600

   241-290

2.000

   Superiore a 290

2.500

   »;

   d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: «al comma 1042» , ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1042 e 1042-bis»;

   e) dopo il comma 1046 è inserito il seguente:

   «1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042-bis è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1031 del presente articolo e al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 (g/km)

Contributo (euro)

  0-20

2.000

  21-60

2.000

   b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

   CO2 (g/km)

Contributo (euro)

  0-20

1.000

  21-60

1.000

  3. I contributi di cui al comma 2 sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 14.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.
  5. Il contributo di cui al comma 4 è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  6. I contributi di cui al comma 2 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi 2 e 4 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.
  7. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra
(tonnellate)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione
alternativa

Altre tipologie
di alimentazione

  0-1,999

   Con rottamazione

  4.000

  2.000

  1.200

   Senza rottamazione

  3.200

  1.200

  800

  2-3,299

   Con rottamazione

  5.600

  2.800

  2.000

   Senza rottamazione

  4.800

  2.000

  1.200

  3,3-3,5

   Con rottamazione

  8.000

  4.400

  3.200

   Senza rottamazione

  6.400

  2.800

  2.000

  8. Ai fini dell'attuazione dei commi 2, 4 e 7 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
  9. Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 2, 4 e 7 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 420 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 120 milioni riservati ai contributi aggiuntivi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 2;

   b) euro 250 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui al comma 4;

   c) euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dal comma 7, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 420 milioni di euro per l'anno 2021.