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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 114.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
114.06. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza e aiuto pubblico allo sviluppo)

  1. Ai fini dell'attuazione del piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e alle risoluzioni seguenti, comprese le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso piano nonché la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Al fine di assicurare un riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, il finanziamento annuale in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 4.000.000.