Al comma 2, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 550 milioni.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, valutati in 350 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.