Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
1. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sono ripartite le risorse di cui al comma 2 tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale-FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
3. Le università che stipulano le convenzioni di cui al comma 1 possono accedere agli ulteriori progetti e programmi di ricerca promossi dalla FoRST, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati.