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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 87.020. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
87.020.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Disposizioni in materia di implementazione delle modalità e procedure di raccolta dei dati COVID-19 e pubblicazione completa ed accessibile dei dati)

  1. Al fine di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato sull'andamento del contrasto al COVID-19, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero della salute, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto superiore di sanità, la Protezione Civile, emana entro il 31 gennaio 2021 un decreto per il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari e sociali nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) definizione di uno standard dei dati da raccogliere in modo centralizzato, corredato dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 in Italia, così come definiti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

   b) dati disaggregati, a livello territoriale, almeno per comune e, a livello di anagrafica, almeno per sesso ed età;

   c) definizione di metodologie e di procedure di raccolta dati comuni su tutto il territorio nazionale; i dati raccolti devono avere lo stesso livello di dettaglio di quelli originali e descrivere la fonte dati e la data di aggiornamento;

   d) definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L'obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e deve prevedere una pubblicazione tempestiva dei dati ed il loro continuo aggiornamento, nella sezione di cui all'articolo 9 del decreto n. 33 del 2013, in apposita sottosezione denominata COVID-19;

   e) formato, modalità di pubblicazione e licenza come quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle «Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico» e comunque in formato aperto (open data) e liberamente scaricabili;

   f) un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato (vedi Modello di interoperabilità per la Pubblica Amministrazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione), facendo riferimento al lavoro del «Gruppo di lavoro 2 – Data collection and Infrastructure», e in particolare il documento «Modello Dati e API»;

   g) l'individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021.