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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 84.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
84.07.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Sostegno ai centri diurni, centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sanitarie per Disabili e flessibilizzazione dell'uso delle risorse finanziarie per far fronte all'emergenza sanitaria)

  1. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano i livelli essenziali di assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività sanitarie e socio sanitarie in regime ordinario delle comunità residenziali accreditate, delle Residenze sanitarie assistenziali e delle Residenze sanitarie per disabili, dei Centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, le regioni e le province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale per gli anni 2021 e 2022, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla giunta regionale.
  2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, al fine di far fronte, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e degli strumenti in uso, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti degli enti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 2 sono ripartite fra le regioni e province autonome secondo l'accordo raggiunto in sede di coordinamento in Conferenza delle regioni e province autonome.
  4. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ident. 84.09.