Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Deroga all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)
1. Ove esista un medicinale autorizzato per uso umano con la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive rispetto al medicinale veterinario autorizzato per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti, qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore a quello del medicinale veterinario, il veterinario può prescrivere il medicinale per uso umano.