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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 80.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
80.08.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

  1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  2. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

   «402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo siano destinate ai seguenti settori di intervento:

   a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;

   b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;

   c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'Istituto superiore di sanità.».

  3. Il regolamento previsto dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 209 della presente legge.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.