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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 80.028. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
80.028.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni per la distribuzione e la somministrazione di vaccini nelle farmacie)

  1. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e nell'ambito del livello essenziale di assistenza riferito alla Prevenzione collettiva e alla sanità pubblica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, le prestazioni sanitarie afferenti ai programmi vaccinali anche per il tramite delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
  2. I farmacisti, nell'ambito delle prestazioni sanitarie afferenti ai programmi vaccinali di cui al comma 1, sono autorizzati ad esercitare l'attività professionale di inoculazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 di cui all'articolo 80, nonché di altre tipologie di vaccini individuati secondo le modalità disposte dal comma 6, subordinatamente al conseguimento di una certificazione di abilitazione all'esercizio della predetta attività professionale le cui specifiche e modalità di acquisizione sono definite secondo le disposizioni dello stesso comma 6.
  3. All'articolo 184 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».
  4. All'articolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1, dopo la lettera g-quater) aggiungere la seguente:

   «g-quinquies) inoculazione dei vaccini»;

  5. L'inoculazione dei vaccini di cui al comma 2 si effettua presso i locali delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni e le modalità disposte dal comma 6.
  6. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie convenzionate pubbliche e private nonché l'Ordine dei farmacisti italiani, definisce le specifiche e le modalità di conseguimento da parte del farmacista della certificazione di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di inoculazione dei vaccini di cui al comma 2, l'elenco dei vaccini inoculati dai farmacisti agli assistiti, le condizioni e le modalità di inoculazione dei vaccini da parte dei farmacisti nonché i requisiti strutturali, tecnologici e igienico-sanitari dei locali delle farmacie destinati alla somministrazione dei vaccini. Con il medesimo decreto possono essere stabilite eventuali quote di compartecipazione a carico degli assistiti per determinate tipologie di vaccini.
  7. I vaccini possono essere distribuiti agli assistiti anche secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.