Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 32-sexies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola: «2029» è sostituita dalla seguente: «2030»;
2) al comma 2, le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021 e 397 milioni di euro, dal 2022 al 2030, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.