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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 77.029. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
77.029.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. Sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i compensi, indennità, corrispettivi e ogni altra forma di remunerazione riconosciuta al personale medico, paramedico e infermieristico in quiescenza richiamati in servizio ai fini del contrasto dell'emergenza sanitaria COVID-19.
  2. Il medesimo regime tributario di cui al comma 1 si applica altresì alle gratifiche economiche riconosciute al personale medico e paramedico in servizio la cui corresponsione sia legata all'eccedenza di ore lavorate rispetto a quelle contrattualmente stabilite in ragione della disponibilità ad operare in attività di contrasto all'emergenza sanitaria COVID-19.
  3. Agli incarichi di cui al comma 1 non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo o dipendente e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  4. Il regime di cui ai commi 1 e 2 si applica in relazione alle somme erogate a partire dal 7 marzo 2020. I sostituti di imposta calcolano gli eventuali conguagli entro il 31 dicembre 2020. Le eventuali eccedenze di imposta già corrisposte possono essere compensate con le ritenute di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dovute dal datore di lavoro per il mese di dicembre 2020 e nei tre mesi successivi.