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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 74.17. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
74.17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 74.
(Disposizioni in materia di retribuzione degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e degli operatori socio-sanitari)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e agli operatori socio-sanitari (OSS) di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità e al comparto funzioni locali, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 700 milioni di euro, un'indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. L'indennità di cui al comma 1 è estesa anche agli infermieri e agli operatori socio-sanitari dipendenti di residenze sanitarie assistenziali (RSA) e dipendenti dei centri residenziali di servizi per anziani a gestione pubblica.
  3. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 e comma 2 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  Conseguentemente, all'articolo 72, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: 121.370,1 milioni di euro con le seguenti: 121,735,1 milioni di euro;

   al comma 2, sostituire le parole: 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui con le seguenti: 1.187,87 milioni di euro per l'anno 2022, di 892,07 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 782,87 milioni di euro annui;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 435 milioni di euro per l'anno 2021 e 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.