stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 72.023. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
72.023.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

  1. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e, successivamente, dall'articolo 45, comma 1-bis, lettera a) e b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dall'articolo 1, comma 269, lettera a), legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 25, comma 4-septies, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in deroga a quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento standard cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale.
  2. I piani di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA), e del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni adottano misure di governo della spesa del personale volte ad assicurare la coerenza dei piani approvati, con i piani triennali dei fabbisogni di personale, che i rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale adottano ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.