Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Esonero contributivo nel settore culturale)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per finanziare nel predetto limite l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle imprese per i lavoratori che operano nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.