stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
68.03.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Nuove disposizioni in materia di condizionalità per i percettori di reddito di cittadinanza)

  1. I fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, e i percettori di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e di idennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste da tali benefìci, sono adibiti alle opere di sanificazione per il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 qualora ancora non impiegati in altre attività di tipo lavorativo.
  2. Le categorie indicate dal comma 1 sono immediatamente messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.
  3. Coloro che alla data del 23 febbraio 2020 già beneficiavano delle integrazioni salariali previste dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di dispositivi di protezione individuale o in operazioni di protezione civile nell'ambito della provincia di residenza.