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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
68.011.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Progetto «Portinerie solidali»)

  1. Per l'anno 2021 è avviata la sperimentazione del progetto «Portinerie solidali».
  2. Al fine di consentire ai cittadini percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e in stato di emergenza abitativa, di svolgere un servizio di utilità sociale e contestualmente di disporre di un alloggio in cui risiedere, nei comuni con almeno diecimila abitanti è avviato un censimento degli stabili con locali di proprietà comune dei condomìni e destinati alla portineria e all'alloggio del portiere secondo quanto previsto all'articolo 1117 del codice civile in cui il servizio di portineria risulti dismesso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Al termine del censimento, realizzato previo accordo tra i comuni coinvolti e l'Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (ANACI), i locali di proprietà comune risultanti dismessi, accatastati come bene comune censibile, la cui destinazione d'uso a servizio di portineria è vincolata in ragione di quanto stabilito negli atti d'acquisto ovvero nel regolamento condominiale, sono inseriti in una lista e possono essere assegnati al soggetto percettore del reddito di cittadinanza.
  4. Il soggetto percettore del reddito di cittadinanza che intenda candidarsi al progetto «Portinerie solidali» sostiene un colloquio presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del comune di appartenenza, a seguito del quale, se ritenuto idoneo, viene inserito in una lista di candidati all'incarico.
  5. Il soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza inserito nelle liste di cui al comma 4 si impegna, al momento della stipula del «patto di portineria solidale», a prestare ai condòmini servizi quali la distribuzione della corrispondenza, la sorveglianza dell'uso dei servizi e dei locali comuni, la pulizia delle zone condominiali comuni.
  6. I comuni, singoli o associati, raccordandosi a livello di ambito territoriale, sono responsabili dell'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio del progetto «Portinerie solidali», anche con l'apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale.
  7. Per il progetto «Portinerie solidali» e per la realizzazione del censimento di cui al comma 1, è istituito il fondo «Portinerie solidali» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le forme, caratteristiche e modalità di attuazione del progetto «Nuove Portinerie». L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario del reddito di cittadinanza sono subordinati all'attivazione dei progetti.