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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 62.13. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
62.13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 62.
(Contratto di espansione)

  1. In via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 150 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità per consentire un ricambio generazionale, l'impresa può avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. Il contratto si applica anche ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
  2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:

   a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;

   b) la programmazione temporale delle assunzioni;

   c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati;

   e) il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 6;

   f) un progetto di formazione e di riqualificazione nel caso di applicazione della riduzione oraria prevista dal comma 3.

  3. Per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del contratto di espansione è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. L'intervento di cassa integrazione può essere richiesto per un periodo non superiore a 24 mesi, anche non continuativi.
  4. I benefici di cui al comma 3 sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro per l'anno 2021 e di 360 milioni di euro per l'anno 2022. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Il trattamento di cassa integrazione di cui al comma 3 è concesso a condizione che l'impresa presenti un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto in parte, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali.
  6. Per i lavoratori che si trovino a non più di 84 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Nel caso in cui il primo diritto a pensione sia rappresentato dalla pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche la contribuzione figurativa. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e, ove dovuta, per la contribuzione figurativa.
  7. La prestazione di cui al comma 6 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.
  8. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 6 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 6.
  9. Il regime ordinario dei contributi previdenziali dovuti per i nuovi lavoratori assunti ai sensi del comma 1 è ridotto del 5 per cento rispetto a quello applicabile in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro. In ogni caso, ai nuovi lavoratori assunti, se più favorevoli, trovano applicazione le norme sugli esoneri contributivi previsti dalle norme vigenti. Ove previsto, il regime ordinario dei contributi previdenziali trova applicazione a partire dall'anno successivo al termine dell'esonero contributivo applicato.
  10. Al fine di valorizzare i sistemi di istruzione tecnici, per le nuove assunzioni di cui al comma 1 che riguardano i giovani che hanno conseguito il diploma dagli istituti tecnici superiori, il regime previdenziale ordinario è ridotto del 6 per cento.
  11. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dalla legislazione vigente compreso con quanto disposto dall'articolo 88 del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34.
  12. L'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è abrogato. Al trattamento di cassa integrazione di cui al comma 4 non trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fatte salve le disposizioni espressamente richiamate.
  13. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati complessivamente in 381 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.