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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 61.026. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
61.026.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Trattamento pensionistico anticipato per giornalisti di imprese editoriali in crisi)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, continuano ad applicarsi ai giornalisti alle dipendenze di imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato vengano maturati successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che abbiano ripreso un'attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPGI entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. L'INPGI provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPGI non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'INPGI rendiconta annualmente alla Presidenza del Consiglio l'onere sostenuto ai fini del Consiglio l'onere sostenuto ai fini del relativo rimborso di quanto anticipato.