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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 61.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
61.015.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere i seguenti:

Art. 61-bis.

  1. All'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei soggetti di cui al comma 179, lettera b), già titolari di un trattamento pensionistico diretto, anche derivante da pensione estera, non superiore ad un quarto del trattamento minimo INPS.».

Art. 61-ter.

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 61-bis, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1,1 milioni per l'anno 2023, 0,7 milioni per l'anno 2024, 0,4 milioni per l'anno 2025, 0,1 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.