Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Cancellazione di IMU e TARI 2021 per il comparto degli allestitori)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l'attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Conseguentemente ridurre il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021.