stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 58.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
58.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 1250 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «i-bis) interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio.».

  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, per l'anno 2021, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500 mila euro, volti a finanziare le attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori che vivono gravi disagi sociali e psicologici in relazione al lutto per la perdita dei propri figli.
  1-quater. Al relativo onere, pari a 500 mila euro, si provvede ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.