Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo per le malattie rare)
1. È istituito presso il Ministero della salute il Fondo per le malattie rare, con una dotazione iniziale di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.