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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.025. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
57.025.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Istituzione di partenariati pubblico-privati denominati «Industry Academy»)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione, nell'ottica di sostenere lo sviluppo delle competenze a sostegno delle transizioni occupazionali, nonché soddisfare il fabbisogno di competenze delle imprese, nell'ambito dell'Agenda per le competenze per l'Europa, di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 274 del 1° luglio 2020, in analogia con quanto previsto dal Patto per le competenze, di cui alla medesima Comunicazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i settori strategici produttivi, anche rispetto ai territori, sui quali prioritariamente intervenire e sono attivati partenariati pubblico-privati, denominati «Industry Academy».
  2. I partenariati di cui al comma 1 dovranno prevedere la partecipazione prioritaria delle regioni, dei servizi pubblici e privati per il lavoro, delle parti sociali, dei Fondi Interprofessionali, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese.
  3. L'ANPAL è responsabile dell'attuazione delle azioni connesse all'attivazione dei partenariati di cui al comma 1. Le attività realizzate da ANPAL trovano copertura a valere sul Programma Operativo Nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» del Fondo sociale europeo nel limite di 100 milioni di euro per l'annualità 2021.
  4. Tutti i soggetti pubblico-privati interessati allo sviluppo delle competenze, per settore e per territorio, che partecipano ai partenariati, di cui al comma 1, potranno destinare alle rispettive attività previste una quota parte delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.