Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure occupazionali per i servizi di manovalanza per il Ministero della difesa)
1. Per sopperire alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, sullo stato di previsione del Ministero della difesa sono assegnati 700.000 euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse del fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dalla presente legge.