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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
5.08.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incentivi a sostegno delle lavoratrici madri)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per l'anno 2021, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un voucher di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.
  2. Il voucher di cui al comma 1 è riconosciuto, altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.
  3. Al datore di lavoro privato che, a decorrere dal 2021, assume lavoratrici in sostituzione di una lavoratrice in congedo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche parziale, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.
  4. Il beneficio di cui al comma 3 si applica altresì ai contributi a carico delle aziende che operano con lavoratrici autonome in caso di sostituzione per la maternità delle suddette lavoratrici.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.