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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.017. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
5.017.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

  1. Al fine di rendere effettivi gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile e a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d) della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare, in caso di insufficienza della disponibilità finanziaria dell'ente di pertinenza, le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le spese relative al pagamento di compensi per indennità, differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.