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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
42.05.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale)

  1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che presentino, requisiti dimensionali non superiori al triplo di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e un livello di indebitamento non superiore a 300.000 euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, alle nuove disposizioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.