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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
4.5.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano per i contratti di apprendistato previsti dall'articolo 41, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.