Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Nell'ambito delle misure volte ad agevolare l'operatività di società di persone e di capitali, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli intermediari bancari, tenuto conto anche delle norme nazionali e comunitarie regolanti i sistemi di pagamento tracciabile ed i derivanti obblighi, sono tenute a dare corso, senza necessità di istruttoria, alla costituzione di rapporti bancari attivi.