Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure per il sostegno delle persone con disabilità)
1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH – Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 650.000 euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.