Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Il Fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 25 milioni di euro per l'anno 2021.
8-ter. A decorrere dall'anno 2021, le risorse del fondo sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.
8-quater. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 775 milioni.