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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.083. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
21.083.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere minori)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere minori, quali apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 40 milioni per l'anno 2021.
  2. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni.