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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 197.040. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
197.040.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Facilitazioni per l'accesso al credito e la cessione dei crediti)

  1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1), del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.