Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
«2-bis) le spese per lo sviluppo dei marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili»,
2) alla lettera f) numeri 2) e 3) sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.
Conseguentemente, al comma 15 aggiungere le seguenti parole: , fatto salvo quanto previsto dal numero 2) della lettera c) e dalla lettera f) del comma 14, in relazione ai quali si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 e 500 rispettivamente con le seguenti: 650 e 300.