Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alla filiera della moda)
1. Al fine di sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 18-quater sono aggiunti i seguenti:
«18-quinquies. Uno dei comparti del Patrimonio Destinato di cui al comma 1, costituiti ai sensi del comma 3, è riservato alle attività economiche operanti nella filiera del settore della moda, con una dotazione non inferiore a 700 milioni di euro. Gli interventi del comparto di cui al presente comma possono avere una durata massima di cinque anni e hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede in Italia;
b) presentano un fatturato annuo non inferiore a euro due milioni e un numero di dipendenti non inferiore a undici unità;
c) non presentavano una situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, alla data del 31 dicembre 2019.
18-sexies. Agli interventi di cui al comma 18-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 5.».