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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
17.06.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Promozione dell'attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione)

  1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021, un fondo speciale d'integrazione di fondi d'investimento di venture capital volti a fornire maggiore capitale di rischio a progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione ovvero a contenuto d'innovazione tecnologica, con periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini della Repubblica Italiana da società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne.
  2. Il finanziamento erogato dal Fondo speciale non può superare l'ammontare del 50 per cento del totale del patrimonio del singolo fondo da integrare e non può essere superiore a dieci anni.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di selezione e individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione e la restituzione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.