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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 165.76. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
165.76.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   “1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.”;

   b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   “1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1”;

   c) all'articolo 19:

    1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.”;

    2) al comma 4, le parole: “dell'istruzione”, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”;

   d) all'articolo 20, comma 2, le parole: “dell'istruzione”, sono sostituite dalla seguente: “predetto”;

   e) all'articolo 24:

    1) il comma 1, è sostituto dal seguente:

   “1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.”';

    2) al comma 2, le parole: “di concerto con” sono sostituite dalla seguente: “sentito”;

   f) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: “144'”, sono aggiunte le seguenti: “commi primo, secondo e terzo”;

   g) all'articolo 35, comma 2, le parole: “dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione”;

   h) le parole: “dell'università e della ricerca”, ovunque ricorrano, sono soppresse».

  12-ter. Le lettere b), c), d) e g) del comma 1 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/22.
  12-quater. Per il necessario raccordo tra le amministrazioni, il Ministero dell'istruzione si avvale di un contingente aggiuntivo di quindici unità di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola. Il personale è collocato fuori ruolo e il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
  12-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, può optare di permanere, nello stesso Ministero secondo l'ordine di graduatoria sino alla concorrenza del contingente di cui al comma precedente.
  12-sexies. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, il personale, già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e che non abbia optato di permanere nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.
  12-septies. Al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche collocato in fuori ruolo ai sensi del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 180.770,05 per il 2021 e di euro 542.310,15 a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite da: 799.819.229,95 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite da: 499.457.688 milioni.