Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
b) al comma 2 dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2021» e le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021»;
1-ter. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno sviluppo economico integrato, una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati per la ricostruzione pubblica nonché le somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere interessate dalla ricostruzione, è destinata allo sviluppo, ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:
a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese;
1-quater. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni al comma 1, lettera a) e al comma 2 lettera a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1-quinquies. Per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
1-sexies. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e comunque fino all'anno d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino all'anno d'imposta 2021»;
b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 66 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022.