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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 162.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
162.08.

  Dopo l'articolo 162 aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Misure per prevenire il dissesto finanziario dei comuni calamitati).

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: «50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.», sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle spese sostenute con risorse provenienti da Fondi straordinari statali e regionali ricevuti dagli enti per le calamità o cedimenti nonché i contributi, donazioni e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti».