Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 429, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sono riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2021» e, al terzo periodo, sono soppresse le parole: «da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi consolati». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.